Aggiornamento della Norma Internazionale per l'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola dell'OIV (risoluzione OIV-ECO 402-2012) - Informazioni sugli ingredienti
RISOLUZIONE OIV-ECO 733-2025
AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE DI ORIGINE VITIVINICOLA DELL’OIV (RISOLUZIONE OIV-ECO 402-2012) – INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
L’ASSEMBLEA GENERALE,
CONSIDERATO il crescente interesse dei consumatori per le informazioni relative alla composizione e al contenuto nutrizionale delle bevande spiritose di origine vitivinicola,
CONSIDERATA la necessità di armonizzare le regole per la comunicazione delle informazioni sulle bevande spiritose di origine vitivinicola al fine di facilitare gli scambi internazionali,
CONSIDERATI i notevoli avanzamenti tecnologici relativi alle modalità di comunicazione delle informazioni sui prodotti ai consumatori potenziali,
CONSIDERATA la Norma generale per l’etichettatura degli alimenti preimballati (CODEX STAN 1-1985) e gli Orientamenti in materia di etichettatura nutrizionale (CAC/GL 2-1985) del Codex Alimentarius,
CONSIDERATA la risoluzione OIV-ECO 402-2012, Norma internazionale per l’etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola e in particolare l’articolo 9,
DECIDE:
Di modificare la risoluzione OIV-ECO 402-2012, Norma internazionale per l’etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola dell’OIV, come segue:
Nell’ARTICOLO 9: CONDIZIONI DI USO DELLE MENZIONI NELL’ETICHETTATURA
Introdurre il punto 10. Presentazione dell’elenco degli ingredienti
10.1. Gli Stati membri dell’OIV possono richiedere che sia riportato in etichetta l’elenco degli ingredienti, in cui figurino tutti gli ingredienti ai sensi della definizione del presente articolo e dell’articolo 6 "Ingredienti", in conformità delle legislazioni nazionali.
10.2. Gli Stati membri dell’OIV possono richiedere la presentazione obbligatoria di tali informazioni ai sensi delle legislazioni nazionali.
Gli Stati membri dell’OIV possono autorizzare la presentazione dell’elenco degli ingredienti mediante etichetta elettronica.
10.3. L’elenco degli ingredienti deve essere introdotto o preceduto da un titolo appropriato che consista nel termine “ingredienti” o che lo includa.
10.4. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente in base al peso iniziale utilizzato nella produzione della bevanda spiritosa di origine vitivinicola. Tale requisito non si applica agli ingredienti al di sotto del 2% del peso iniziale.
10.5. Considerando che le bevande spiritose di origine vitivinicola in questione, come definite dal Codice internazionale delle pratiche enologiche, sono rappresentate dalle seguenti 6 categorie di bevande spiritose:
- Acquaviti di vino
- Brandy/Weinbrand
- Acquaviti di vinaccia
- Acquaviti di fecce di vino
- Acquaviti di uva
- Acquaviti di uve secche
L’elenco degli ingredienti contiene in particolare i PRINCIPALI INGREDIENTI come descritto di seguito.
10.5.1. Base alcolica
- Secondo l’articolo 6, le materie prime fermentate o distillate utilizzate per la produzione di bevande spiritose non sono considerate ingredienti, nella misura in cui non siano più presenti nel prodotto finito in quanto tali o in forma modificata (ad es. come distillato).
- Le informazioni sulle materie prime per alcune categorie di bevande spiritose nell’elenco degli ingredienti non pregiudicano la definizione legale degli ingredienti stabilita dalla legislazione nazionale e vengono fornite al consumatore a scopo informativo.
- Disposizioni particolari relative alla descrizione della base alcolica. La base alcolica e le materie prime vitivinicole autorizzate possono essere indicate come segue, purché tali informazioni non siano fuorvianti per il consumatore.
- La componente alcolica deve essere elencata come “alcool etilico”, “distillato di alcool”, “alcool distillato” o “distillato” a seconda della sua natura esatta, seguita dal testo: “di origine vitivinicola” (ossia: “alcool etilico di origine vitivinicola”, “distillato di origine vitivinicola”), fatta salva la possibilità di utilizzare l’espressione “di origine agricola” invece di “di origine vitivinicola” sull’etichetta.
- Poiché le categorie di bevande spiritose dell’OIV elencate al punto 10.5 sono categorie di bevande spiritose a base di una sola materia prima, per tali prodotti può essere specificata la componente alcolica. Qualora si specifichi la componente alcolica, questa dicitura può essere accompagnata dal nome della materia prima fermentata e distillata (ad es. “vino”, “uva”, “uva passa”, “uva secca” ecc.). Il nome della materia prima può essere sostituita o accompagnata dal nome del vino o della varietà di uva distillata (ossia: “Distillato di vino Chardonnay”).
- È possibile aggiungere altre informazioni che descrivano la base alcolica purché non siano fuorvianti per il consumatore.
10.5.2. Acqua
Dichiarazione conforme alle norme nazionali.
10.5.3. Zuccheri in generale
Dichiarazione conforme alle norme nazionali.
10.5.4. Spezie ed erbe aromatiche
Dichiarazione conforme alle norme nazionali.
10.5.5. Additivi
Gli additivi devono essere designati con il nome della categoria funzionale a cui appartengono, seguito dal loro nome specifico, oppure, se del caso, dal numero INS. La presenza degli additivi nel vino deve essere indicata in etichetta mediante le seguenti categorie funzionali, insieme al nome specifico o al numero identificativo riconosciuto, come quello del Sistema internazionale di numerazione del Codex Alimentarius (CAC/GL 36-1989):
- Regolatori di acidità,
- Conservanti,
- Antiossidanti,
- Stabilizzanti,
- Gas d’imballaggio.
Qualora un additivo appartenga a più di una categoria funzionale, va indicata la categoria funzionale corrispondente alla funzione principale nel vino in questione.
Gli additivi appartenenti alla categoria “gas d’imballaggio” possono non essere sostituiti nell’elenco degli ingredienti dalla dicitura specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva”.
10.5.6. I coadiuvanti tecnologici descritti nel Codex enologico internazionale dell’OIV non devono figurare nell’elenco degli ingredienti, fatto salvo l’articolo 10.5.7.
ALTRI INGREDIENTI non contemplati nei paragrafi precedenti devono essere indicati in conformità delle norme nazionali.
10.5.7. SOSTANZE NOTE PER PROVOCARE ALLERGIE O INTOLLERANZE e ancora presenti nel prodotto finito devono essere indicate ed evidenziate attraverso un tipo di carattere, uno stile o un colore di sfondo che permetta di distinguerle chiaramente nell’elenco degli ingredienti. Qualora la lista degli ingredienti sia presentata mediante etichetta elettronica, tali sostanze devono sempre figurare in etichetta.