Campo visivo
4.1 Campo visivo
Le indicazioni della denominazione commerciale, del titolo alcolometrico, del contenuto netto e del paese d’origine devono figurare in un unico campo visivo, senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il mercato nazionale.
L’indicazione del nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio ai sensi del punto 2.6, delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze ai sensi del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi del punto 2.7 e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell’etichetta.
Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte dell’etichetta.
Lingua
4.2 Lingua
La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il consumatore.
Se la lingua impiegata non risulta comprensibile per il consumatore al quale il vino è destinato, è necessario sostituire tale etichetta o aggiungerne un’altra sulla quale figurino le indicazioni obbligatorie di cui sopra, nella parte 2, nella lingua richiesta.
Nei casi previsti all’articolo 4.2.2, le indicazioni obbligatorie devono rispecchiare fedelmente quelle presenti sull’etichetta originale.
Ove necessario, per fornire una comunicazione efficace ai consumatori, l’informazione può essere presentata sotto forma di parole, simboli o combinazioni di parole e simboli.
Quando vengono usati simboli o combinazioni di parole e simboli, questi devono essere chiari, leggibili e non ambigui. I simboli devono essere conformi alle norme applicabili delle autorità competenti.
Le indicazioni obbligatorie descritte nella presente Norma devono essere indicate in etichetta sotto forma di parole.
Le indicazioni obbligatorie in etichetta possono essere accompagnate dall’uso di simboli.
Leggibilità
4.3 Leggibilità
Le indicazioni devono essere scritte in una dimensione e in un colore che risultino chiari, indelebili e ben leggibili da parte del consumatore in condizioni normali di acquisto e di utilizzo.
Presentazione dell’indicazione del titolo alcolometrico
4.4 Presentazione dell’indicazione del titolo alcolometrico
Il titolo alcolometrico deve figurare con il simbolo “%” e con il termine "volume" o i simboli , "vol." o "vol" e può essere accompagnato dal termine “alcool" o dai simboli “alc” o “alc.”
L'indicazione del titolo alcolometrico effettivo come percentuale in volume di prodotto deve essere espressa con al massimo una cifra decimale.
Presentazione della presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze
4.5 Presentazione della presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze
Il nome della sostanza nota per provocare allergie o intolleranze deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, se presente sull'etichetta, oppure, in assenza di un elenco degli ingredienti, deve essere preceduto dal termine "contiene".
La menzione della presenza di solfiti deve avere luogo sotto la forma "contiene solfiti", “contiene biossido di zolfo” o altre espressioni o simboli equivalenti.
Presentazione del volume nominale
4.6 Presentazione del volume nominale
Il volume nominale è espresso in una delle seguenti unità di volume: litro (l) o (L), centilitro (cL), millilitro (mL); viene scritto in cifre e completato dal simbolo o dall’indicazione per esteso dell’unità scelta.
Il volume così indicato può essere seguito da una dicitura facente riferimento ad un altro sistema di misura (per esempio, il sistema imperiale), a condizione che non ne derivi alcuna confusione sulla quantità presentata all’acquirente.
Presentazione del paese d’origine
4.7 Presentazione del paese d’origine
L'indicazione è segnalata da un sostantivo o un aggettivo associato alla parola "vino" o in qualunque altro modo con un’espressione del tipo “prodotto di…”.
Nei due casi previsti al punto 2.5.2, vengono utilizzate le diciture:
- “miscela di vini di...” o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia il risultato della miscela di vini di diversi paesi;
- “vino ottenuto in... da uve raccolte in...” o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia stato vinificato in un paese diverso da quello dove è stata raccolta l’uva.
In ogni caso, la presentazione dei paesi deve rispettare l’ordine decrescente delle proporzioni dell’assemblaggio.
Questa disposizione non pregiudica la normativa in materia doganale.
Presentazione del nome e dell’indirizzo del responsabile del preimballaggio
4.8 Presentazione del nome e dell’indirizzo del responsabile del preimballaggio
Il nome e l’indirizzo del responsabile del preimballaggio, di cui al punto 2.6, devono essere riportati con una formula del tipo "imbottigliato da" o "messo in bottiglia da" o "confezionato da" [nome del responsabile] a [indirizzo del responsabile].
Il nome del responsabile del preimballaggio, qualora questi deleghi quest’operazione, viene espresso tramite una formula del tipo “imbottigliato per” o “imbottigliato per... da…”.
Nel caso previsto al punto 2.6.3, il nome e l’indirizzo dell’importatore devono essere riportati da una formula del tipo “importato da…” o “importato e imbottigliato da…” [nome dell’importatore] a [indirizzo dell’importatore].