Campo visivo
4.1 Campo visivo
Le indicazioni della denominazione commerciale, del titolo alcolometrico, del contenuto netto e del paese d’origine devono figurare in un unico campo visivo, senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il mercato nazionale.
L’indicazione del nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio ai sensi del punto 2.6, delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze ai sensi del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi del punto 2.7 e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell’etichetta.
Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte dell’etichetta.