Aggiornamento della Norma Internazionale per l'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola dell'OIV (risoluzione OIV-ECO 402-2012) - Informazioni sulla dichiarazione nutrizionale
RISOLUZIONE OIV-ECO 732-2025
AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE DI ORIGINE VITIVINICOLA DELL’OIV (RISOLUZIONE OIV-ECO 402-2012) – INFORMAZIONI SULLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
L’ASSEMBLEA GENERALE,
CONSIDERATO il crescente interesse dei consumatori per le informazioni relative alla composizione e al contenuto nutrizionale delle bevande spiritose di origine vitivinicola,
CONSIDERATA la necessità di armonizzare le regole per la comunicazione delle informazioni sulle bevande spiritose di origine vitivinicola al fine di facilitare gli scambi internazionali,
CONSIDERATI i notevoli avanzamenti tecnologici relativi alle modalità di comunicazione delle informazioni sui prodotti ai consumatori potenziali,
CONSIDERATA la Norma generale per l’etichettatura degli alimenti preimballati (CODEX STAN 1-1985) e gli Orientamenti in materia di etichettatura nutrizionale (CAC/GL 2-1985) del Codex Alimentarius,
CONSIDERATA la risoluzione OIV-ECO 402-2012, Norma internazionale per l’etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola e in particolare gli articoli 2, 8 e 9,
DECIDE di modificare la risoluzione OIV-ECO 402-2012, Norma internazionale per l’etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola dell’OIV, come segue:
Nell’ARTICOLO 2: ETICHETTATURA
Introdurre alla fine del punto 2:
Introdurre il punto 5:
Introdurre il punto 6:
- L’eventuale ricorso all’etichetta elettronica per presentare le indicazioni obbligatorie deve essere accompagnato da un link chiaro e diretto sull’etichetta, specificando quali sono le informazioni fornite in modalità elettronica.
- Le indicazioni obbligatorie e facoltative descritte in questa Norma presenti nell’etichetta elettronica non devono figurare insieme a informazioni promozionali, commerciali o di vendita.
- Non è consentito raccogliere o tracciare alcun dato personale/degli utenti salvo diversamente stabilito dalla legislazione nazionale in vigore.
- Il link diretto all’etichetta elettronica presente sull’etichetta può essere identificato in modo chiaro attraverso modalità di presentazione non scritta come pittogrammi o simboli facilmente visibili e ben comprensibili per i consumatori.
Nell’ARTICOLO 8: INDICAZIONI FACOLTATIVE
Introdurre la lettera h):
Nell’ARTICOLO 9: CONDIZIONI DI USO DELLE MENZIONI NELL’ETICHETTATURA
Introdurre il punto 11:
11. Presentazione della dichiarazione nutrizionale
11.1. Il valore energetico deve essere espresso in kJ e kcal:
- Per 100 mL; e
- Per unità di consumo, a condizione che siano indicate l’unità utilizzata e il numero di unità contenute nella confezione. L’unità di consumo sarà indicata in mL in base alla legislazione nazionale vigente o alle abitudini tradizionali di consumo per ciascuna categoria.
Il valore energetico indicato va calcolato usando i seguenti fattori di conversione:
- Carboidrati 4 kcal/g - 17 kJ/g
- Proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g
- Grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g
- Alcol (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g
- Acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g
- Polioli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g
11.2. Gli Stati membri dell’OIV possono richiedere la presentazione obbligatoria di tali informazioni ai sensi delle legislazioni nazionali.
Può essere indicata la dichiarazione nutrizionale completa.
Gli Stati membri dell’OIV possono limitare la dichiarazione nutrizionale presente sull’etichetta al valore energetico.
Gli Stati membri dell’OIV possono autorizzare la presentazione della dichiarazione nutrizionale completa mediante etichetta elettronica. Qualora la dichiarazione nutrizionale completa sia presentata mediante etichetta elettronica, il valore energetico dovrebbe figurare anche sull’etichetta.
L’indicazione del valore energetico può essere riportata con un numero seguito dalle unità di misura. Il valore numerico del contenuto energetico può essere preceduto dal simbolo internazionale “E”.
Il valore energetico deve essere quello del prodotto venduto.
Il valore energetico dichiarato dovrebbe essere, a seconda dei casi, il valore medio basato sulle analisi del prodotto eseguite da un laboratorio o dal fabbricante, calcolato mediante il fattore di conversione indicato al punto 3.3.1. degli Orientamenti in materia di etichettatura nutrizionale (CAC/GL 2-1985) del Codex Alimentarius, oppure calcolato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.