Indicazioni Facoltative

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Marchio commerciale

3.1.1              Marchio commerciale

  • Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto nazionale,
  • Un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite dall'OIV. Inoltre, esso non può generare confusione nelle persone a cui si rivolge, né riguardo alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, né riguardo alla provenienza geografica dei prodotti,
  • Un marchio commerciale non deve creare confusione, in particolare circa il produttore, il rivenditore, la varietà della vite e l'annata.

Altre diciture

3.1.10         Altre diciture

Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni sensoriali, dati analitici diversi dal titolo alcolometrico, colore del vino, indicazioni di provenienza complementari, segni grafici. Queste indicazioni non devono generare confusione con le indicazioni precedenti e con il disposto dell'articolo 1.4.

Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione

3.1.2              Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione

Il nome di una o più persone, aziende o gruppi di persone coinvolte nella commercializzazione del vino per aver partecipato:

  • all'elaborazione,
  • alla selezione,
  • al preimballaggio (qualifica di responsabile del preimballaggio),
  • alla distribuzione (ristorazione, ecc.).

Nome dell'azienda viticola

3.1.3              Nome dell'azienda viticola

Nome dell'azienda viticola (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, ecc.):

  • il vino deve provenire esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate nell'azienda così designata. La qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,
  • il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica o a una denominazione di origine e deve essere indicata come tale.

Nome della varietà di vite

3.1.4              Nome della varietà di vite

a)      Può essere indicata solo se:

  • il vino è stato elaborato con almeno il 75% di uve di tale varietà,
  • la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
  • il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute;

b)      Qualora siano indicati i nomi di due varietà:

  • il vino deve essere stato interamente ottenuto da tali varietà,
  • le varietà devono essere indicate in ordine di importanza decrescente,
  • gli Stati stabiliscono la percentuale minima della varietà seconda per quantità nel vino, che non può essere inferiore al 15%.

c)      in via eccezionale, nei paesi dove l’etichettatura del vino prevede abitualmente l’indicazione di più di due varietà, la percentuale di ciascuna di esse deve figurare in etichetta.

NOTA: Per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di esigere una dichiarazione di raccolto ove siano riportate le quantità prodotte per varietà, relativamente alle superfici piantate con tali varietà.

Annata o anno di raccolta

3.1.5              Annata o anno di raccolta

Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti interamente da uve dell'anno indicato.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, gli Stati produttori possono ridurre questa quota all'85% del totale, ammesso che tale pratica sia tradizionale e di uso comune.

Tipo di vino

3.1.6              Tipo di vino[1]

Le indicazioni relative al contenuto zuccherino sono le seguenti:

a)      secco, quando il vino contiene al massimo 4 g/L di glucosio + fruttosio oppure 9 g/L se l'acidità totale (espressa in grammi di acido tartarico per litro) non è inferiore di oltre 2 g/L rispetto al tenore di glucosio + fruttosio.

b)      semi-secco o abboccato, quando il contenuto zuccherino del vino è superiore al contenuto zuccherino indicato al primo punto e non eccede:

  • 12 g/L,
  • 18 g/L se la differenza tra il contenuto zuccherino e il livello di acidità totale espresso in grammi per litro di acido tartarico non eccede i 10 g/L,

c)      semi-dolce o amabile, quando il vino contiene valori più alti rispetto a quelli indicati al secondo punto e raggiunge al massimo 45 g/L,

d)      dolce, quando il vino ha un tenore di glucosio + fruttosio minimo di 45 g/L.


[1] Il contenuto zuccherino è determinato mediante il metodo di analisi "glucosio + fruttosio" descritto nella Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti.

Invecchiamento del vino

3.1.7              Invecchiamento del vino

La dicitura "vino vecchio" o equivalente, può essere utilizzata solo:

  • se esiste un regolamento nazionale che definisce le condizioni dell’invecchiamento,
  • se il tempo di invecchiamento è almeno di 3 anni per i vini rossi e di 2 anni per i vini bianchi.

Menzioni tradizionali relative alla qualità

3.1.8              Menzioni tradizionali relative alla qualità

L'indicazione delle menzioni relative a una qualità superiore del vino (Grand vin, cru, vin supérieur, classico, vino nobile, ecc.) devono rispettare le seguenti condizioni:

  • il vino deve avere diritto a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica,
  • le menzioni devono essere state attribuite da un organismo ufficiale del paese di produzione e fare riferimento sia alla classificazione dei territori viticoli, sia a dei criteri di qualità del vino,
  • le etichette devono indicare l'annata.

Medaglie e riconoscimenti

3.1.9              Medaglie e riconoscimenti

L'indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:

  • la loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti con i criteri definiti dall'OIV e su una quantità di vino omogenea e definita che abbia diritto a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica,
  • l'esistenza di prove documentali,
  • l'indicazione in etichetta del volume del lotto di vino oggetto del riconoscimento, o di un numero di controllo ufficiale.