Disposizioni relative all'uso di metodi proprietari che devono essere adottati dall'OIV

Stato: In vigore

Disposizioni relative all'uso di metodi proprietari che devono essere adottati dall'OIV

RISOLUZIONE OIV-OENO 526-2016

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DI METODI PROPRIETARI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DALL’OIV

L’ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l’articolo 2, paragrafo 2 iv, dell’Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

Su proposta della Sottocommissione “Metodi di analisi”,

CONSIDERANDO  il crescente utilizzo di metodi proprietari,

DECIDE di completare la « Raccolta dei metodi Internazionali di analisi dei vini e dei mosti », allegato A – sezione 1 con le disposizioni relative all’uso di metodi proprietari.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DI METODI PROPRIETARI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DALL’OIV

Definizione di un metodo di analisi proprietario

Ai fini dell’OIV, un metodo di analisi proprietario è un metodo protetto da diritti di proprietà intellettuale volti a prevenire la divulgazione totale delle informazioni riguardanti il metodo e/o per il quale il titolare della proprietà intellettuale abbia limitato l'uso o la diffusione del metodo o dei materiali necessari per il suo funzionamento, di modo che non esista nessuna fonte alternativa per accedervi. Questa definizione non si applica ai metodi soggetti solamente ai diritti di autore.

Requisiti

L’OIV richiede che i promotori dei metodi forniscano dati pertinenti alla SCMA e agli altri gruppi di esperti, che permettano di eseguire la valutazione.

In seguito alla valutazione, la SCMA o un altro gruppo di esperti, possono sottoporre i metodi di analisi proprietari, o che si basano su elementi proprietari, all’Assemblea Generale dell’OIV, per la loro approvazione, in accordo con le procedure. 

  1. Un metodo proprietario non dovrà essere approvato se si dispone di un metodo di analisi adeguato non proprietario che sia stato approvato o che potrebbe esserlo e che possieda  prestazioni simili o migliori. Ciò dovrebbe evitare l’adozione di un approccio che lasci pensare che l’OIV approvi dei metodi registrati a detrimento di altri metodi potenziali. Quando possibile, si dovrà privilegiare l'adozione di criteri metodologici appropriati, rispetto all'approvazione di metodi di analisi proprietari specifici.
  2. Nel rispetto della necessità di una ragionevole protezione della proprietà intellettuale, si dovranno fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso affidabile del metodo da parte degli analisti e permettere la valutazione della sua efficienza da parte della SCMA o da altri gruppi di esperti. In alcuni casi, e a discrezione della SCMA o di altri gruppi di esperti, tali informazioni potranno andare oltre i dati concernenti la prestazione, ad esempio includendo dettagli sul principio di funzionamento.
  3. Si dovrebbe dare priorità all'approvazione di quei metodi di analisi in cui i reagenti e/o le apparecchiature siano descritti con un’accuratezza tale da permettere ai laboratori e ad altri fabbricanti di produrli per conto proprio; o in alternativa, dettagliare come procurarsi gli stessi
  4. Le prestazioni richieste per i metodi proprietari sono e stesse richieste per i metodi non proprietari. I criteri di efficienza devono essere quelli sopra indicati. Se necessario, si dovranno fornire informazioni sull'effetto della variabilità dei reagenti utilizzati sull’efficienza del metodo.
  5. In seguito all'approvazione, qualsiasi modifica che interessi le prestazioni del metodo  dovrà essere riferita alla SCMA o altro gruppo di esperti per essere esaminata.
  6. Un metodo in cui alcune parti siano coperte da proprietà dovrà essere validato interamente in modo collaborativo secondo  le norme OIV che appaiono nell’allegato A della Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti. I risultati di questi studi dovranno essere messi a disposizione della SCMA o altro gruppo di esperti.
  7. Il fabbricante o chi presenta per la valutazione un metodo proprietario dovrà dimostrare alla SCMA o altro gruppo di esperti che i principi e le caratteristiche fondamentali per l’esecuzione del metodo saranno accessibili a tutte le parti interessate.
  8. La SCMA o un altro gruppo di esperti può rifiutare di valutare un metodo proprietario nel caso le restrizioni imposte dalla proprietà intellettuale limitino ingiustificatamente la ricerca volta a determinare le proprietà del metodo, la portata della rivendicazione e la validità o lo sviluppo di miglioramenti tecnologici.
  9. In caso di disponibilità e di approvazione di metodi non proprietari adeguati, si dovrà riesaminare ed eventualmente modificare lo status del metodo proprietario precedentemente approvato.