Definizione dell'OIV di succo d'uva ricostituito

Stato: In vigore

Definizione dell'OIV di succo d'uva ricostituito

RISOLUZIONE OIV-VITI 678B-2025

DEFINIZIONE DELL’OIV DI SUCCO D'UVA RICOSTITUITO

L’ASSEMBLEA GENERALE, 

SU PROPOSTA della Commissione I “Viticoltura” e della Sottocommissione “Uva da tavola, uva passa e prodotti non fermentati della vite”,

VISTO l’articolo 2, paragrafo 2 iv dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, e ai sensi della linea I del Piano strategico 2020-2024 dell'OIV, che prevede di “Promuovere una vitivinicoltura rispettosa dell’ambiente”,

VISTO il Piano strategico 2025-2029 dell’OIV, con particolare riferimento alla priorità scientifica 4 “Sostenere tutti i prodotti vitivinicoli” e alla relativa area di intervento 4.1 “Garantire uno spazio consono ai lavori dell’OIV riguardanti l’uva da tavola, l’uva passa, il succo d’uva e il nettare d’uva”,

CONSIDERATI i lavori presentati nel corso delle riunioni della Sottocommissione “Uva da tavola, uva passa e prodotti non fermentati della vite”,

CONSIDERATA la risoluzione AG 18/73 OEN del Codice internazionale delle pratiche enologiche, che stabilisce la definizione di succo d’uva e succo d’uva concentrato,

CONSIDERATI i lavori della Commissione del Codex Alimentarius (CAC47) del novembre 2024 riguardanti l’emendamento della Norma generale per i succhi e i nettari di frutta (CXS 247-2005),

CONSIDERATA la necessità di stabilire appropriate definizioni dei prodotti vitivinicoli allo scopo di contribuire all’armonizzazione legale internazionale a fini normativi e legali e di migliorare lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli,

DECIDE di inserire nella parte I, capitolo 6, del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV la seguente definizione:

6.14. Succo d’uva ricostituito

Il succo d’uva ricostituito è una bevanda ottenuta per diluizione del succo d’uva concentrato con acqua potabile. Il valore minimo dei solidi solubili del succo d’uva ricostituito deve essere di 16 °Bx per Vitis vinifera L. o suoi ibridi.

È possibile applicare un valore Brix minimo di 14 al succo d’uva di Vitis labrusca e suoi ibridi la cui produzione è avvenuta in condizioni edafoclimatiche specifiche, a condizione che sia supportato da dati nazionali relativi alla composizione e che sia coerente con l’applicazione della legislazione nazionale del paese importatore. In specifiche condizioni edafoclimatiche, il valore Brix per il succo d’uva di Vitis labrusca e suoi ibridi può essere inferiore a 16 in alcuni anni. Il succo ricostituito deve rispettare i criteri di autenticità elencati nella Norma generale per i succhi e i nettari di frutta (CXS 247-2005) e il livello Brix deve corrispondere a quello stabilito per il succo d’uva di Vitis labrusca e suoi ibridi utilizzato per ottenere il concentrato.

L’acqua potabile impiegata per la ricostituzione del succo d’uva deve soddisfare, come minimo, i requisiti indicati nella più recente edizione delle Linee guida per la qualità dell’acqua potabile dell’Organizzazione mondiale della sanità.