Aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini dell'OIV - Etichetta elettronica, dichiarazione nutrizionale e indicazione degli ingredienti

Stato: In vigore

Aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini dell'OIV - Etichetta elettronica, dichiarazione nutrizionale e indicazione degli ingredienti

RISOLUZIONE OIV-ECO 676-2024

AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI DELL’OIV – ETICHETTA ELETTRONICA, DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

L’ASSEMBLEA GENERALE,

CONSIDERATO il crescente interesse dei consumatori per le informazioni relative alla composizione e al contenuto nutrizionale dei vini,

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le regole per la comunicazione delle informazioni sul vino al fine di facilitare gli scambi commerciali internazionali,

CONSIDERATI i notevoli avanzamenti tecnologici relativi alle modalità di comunicazione delle informazioni sui prodotti ai consumatori potenziali,

CONSIDERATA la Norma generale per l’etichettatura degli alimenti preimballati (CODEX STAN 1-1985) e gli Orientamenti in materia di etichettatura nutrizionale (CAC/GL 2-1985) del Codex Alimentarius,

DECIDE DI:

MODIFICARE LA PARTE 1 “DISPOSIZIONI GENERALI” DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI DELL’OIV COME SEGUE:

  1. Inserimento di quattro nuove definizioni all’articolo 1.1, Definizioni:

“Etichettatura”: qualsiasi elemento scritto, stampato o grafico che figura sull’etichetta, accompagna il vino anche in modalità elettronica o è mostrato vicino ad esso, compresi quelli finalizzati a promuoverne la vendita,

“Etichetta elettronica”: etichetta (o alcuni dei suoi elementi) in modalità elettronica,

“Ingrediente”: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi alimentari, utilizzata nell’elaborazione di un vino e presente nel prodotto finale anche se in una forma modificata. I coadiuvanti tecnologici descritti nel Codex enologico internazionale dell’OIV e qualsiasi residuo di tali coadiuvanti tecnologici non sono considerati ingredienti,

“Dichiarazione nutrizionale”: indicazione o elenco standardizzato delle sostanze nutritive contenute in un prodotto alimentare.

  1. Inserimento di un nuovo paragrafo al termine dell’articolo 1.2.2.

Laddove sia previsto dalla presente risoluzione (norma per l’etichettatura), gli Stati membri dell’OIV possono autorizzare la presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative mediante etichetta elettronica.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 1.5.

L’eventuale ricorso all’etichetta elettronica per presentare delle indicazioni obbligatorie deve essere accompagnato da un link chiaro e diretto sull’etichetta che specifichi quali sono le informazioni fornite per via elettronica.

Le indicazioni obbligatorie e facoltative descritte nella presente norma e riportate sull’etichetta elettronica non devono figurare insieme ad altre informazioni commerciali o promozionali.

Non è consentito raccogliere o tracciare alcun dato personale/degli utenti, salvo diversamente disposto dalla legislazione nazionale in vigore.

Il link diretto all’etichetta elettronica presente sull’etichetta dovrebbe essere identificato in modo chiaro attraverso modalità di presentazione non scritta come pittogrammi o simboli facilmente visibili e ben comprensibili per i consumatori.

MODIFICARE LA PARTE III “INDICAZIONI FACOLTATIVE” DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI DELL’OIV COME SEGUE:

  1. Inserimento di un nuovo articolo 3.1.11 Dichiarazione nutrizionale
  2. Inserimento di un nuovo articolo 3.1.11.1

Gli Stati membri dell’OIV possono richiedere la presentazione obbligatoria di tali informazioni ai sensi delle legislazioni nazionali.

Può essere indicata la dichiarazione nutrizionale completa.

Gli Stati membri dell’OIV possono limitare la dichiarazione nutrizionale presente sull’etichetta al valore energetico.

Gli Stati membri dell’OIV possono autorizzare la presentazione della dichiarazione nutrizionale completa mediante etichetta elettronica. Qualora la dichiarazione nutrizionale completa sia presentata mediante etichetta elettronica, il valore energetico deve figurare anche sull’etichetta.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 3.1.11.2

Il valore energetico da indicare va calcolato utilizzando i seguenti fattori di conversione:

  • Carboidrati 4 kcal/g - 17 kJ/g,
  • Proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g,
  • Grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g,
  • Alcol (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g,
  • Acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g,
  • Polioli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g.
  1. Inserimento di un nuovo articolo 3.1.11.3

Il valore energetico da indicare è un valore medio ottenuto sulla base di:

  • Un’analisi di laboratorio,
  • L’analisi del vino condotta dal produttore,
  • Un calcolo basato su dati generalmente stabiliti e accettati (come i dati specifici di uno Stato membro dell’OIV),
  • O qualsiasi futura tabella di conversione di riferimento dell'OIV specifica per la tipologia di vino in base al titolo alcolometrico e al contenuto zuccherino.
  1. Inserimento di un nuovo articolo 3.1.11.4

Considerato che i vini non contengono grassi e sale in quantità misurabili e che possono contenere solo tracce di proteine, nella dichiarazione nutrizionale la quantità di questi nutrienti può essere indicata:

  • Utilizzando il valore “0”,
  • O sostituendola con una dicitura del tipo ‘Contiene quantità trascurabili di...’ apposta in prossimità della dichiarazione nutrizionale.
  1. Inserimento di un nuovo articolo 3.12, Elenco degli ingredienti
  2. Inserimento di un nuovo articolo 3.12.1

Gli Stati membri dell’OIV possono richiedere la presentazione obbligatoria di tali informazioni ai sensi delle legislazioni nazionali.

Gli Stati membri dell’OIV possono richiedere che sia riportato in etichetta un elenco degli ingredienti in cui figurino tutti gli ingredienti ai sensi della definizione dell’articolo 1.1.

Gli Stati membri dell’OIV possono autorizzare la presentazione dell’elenco degli ingredienti mediante etichetta elettronica.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 3.12.2

I coadiuvanti tecnologici descritti nel Codex enologico internazionale dell’OIV non devono figurare nell’elenco degli ingredienti, fatti salvi gli articoli 2.3 e 4.5.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 3.12.3

L’elenco degli ingredienti a norma del secondo paragrafo dell’articolo 3.12.1 deve essere presentato fatti salvi gli articoli 2.3 e 4.5.

MODIFICARE LA PARTE IV “PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI” DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI DELL’OIV COME SEGUE:

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.9, Presentazione della dichiarazione nutrizionale
  2. Inserimento di un nuovo articolo 4.9.1

Gli Stati membri dell’OIV possono consentire la presentazione della dichiarazione nutrizionale completa mediante etichetta elettronica. Qualora la dichiarazione nutrizionale completa sia presentata mediante etichetta elettronica, il valore energetico deve figurare anche sull’etichetta.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.9.2

Le informazioni sul valore energetico vanno espresse in kJ e kcal per 100 mL. Inoltre, questa informazione può essere fornita per razione indicata sull’etichetta o per porzione, ammesso che sull’imballaggio sia indicato il numero totale di porzioni.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.9.3

L’indicazione del valore energetico può essere riportata con un numero seguito dall’unità di misura. Il valore numerico del contenuto energetico può essere preceduto dal simbolo internazionale “E”.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.10, Presentazione dell’elenco degli ingredienti
  2. Inserimento di un nuovo articolo 4.10.1

L’elenco degli ingredienti deve essere introdotto o preceduto da un titolo appropriato che consista nel termine “ingredienti” o che comprenda tale termine.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.10.2

Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente in base al loro peso iniziale usato al momento dell’elaborazione del vino. Tale requisito non si applica agli ingredienti al di sotto del 2% del peso iniziale.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.10.3

L’elenco degli ingredienti contiene i seguenti punti:

  • Il termine “uva”[1]o “mosto d’uva”[2] quando sono stati usati uva o mosto d’uva come materia prima nella produzione del vino,
  • Il termine “mosto d’uva concentrato”[3] quando è stato usato mosto d’uva concentrato e/o mosto d’uva concentrato rettificato[4],
  • L’elenco degli additivi usati[5],
  • Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori di acidità” e “stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili, possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene... e/o”, seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale,
  • Gli additivi appartenenti alla categoria “gas d’imballaggio”[6] possono essere sostituiti nell’elenco degli ingredienti dalla dicitura specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva”,
  • Gli altri ingredienti non contemplati nei paragrafi precedenti devono essere indicati conformemente alla legislazione nazionale.
  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.10.4

Le sostanze note per provocare allergie o intolleranze, comprese le allergie indicate nell’articolo 2.3, presenti nel prodotto finale, devono essere indicate nell’elenco degli ingredienti ed evidenziate attraverso un tipo di carattere, dimensione, stile o colore di sfondo che le contraddistingua chiaramente.

I requisiti per la presentazione degli allergeni in etichetta, di cui all’articolo 4.5, rimangono invariati. Se l’elenco degli ingredienti è presentato mediante etichetta elettronica, gli allergeni devono sempre essere riportati in etichetta.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.10.5

Il termine “solfiti” può designare tutte le sostanze consentite dal Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV il cui uso può comportare la presenza di biossido di zolfo nel vino.

  1. Inserimento di un nuovo articolo 4.10.6

Gli additivi devono essere designati con il nome della categoria funzionale a cui appartengono, seguito dal loro nome specifico oppure, se del caso, dal numero SIN.

La presenza degli additivi nel vino deve essere indicata in etichetta mediante le seguenti categorie funzionali, insieme al nome specifico o al numero identificativo riconosciuto, come quello del Sistema internazionale di numerazione del Codex Alimentarius (CAC/GL 36-1989):

  • Regolatori di acidità,
  • Conservanti,
  • Antiossidanti,
  • Stabilizzanti,
  • Gas d’imballaggio.

Qualora un additivo appartenga a più di una categoria funzionale, va indicata la categoria funzionale corrispondente alla funzione principale nel vino in questione.


[1] Definito nella scheda I.1.1.1 del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV.

[2] Definito nella scheda I.2.1 del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV.

[3] Definito nella scheda I.2.3 del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV.

[4] Definito nella scheda I.2.4 del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV.

[5] Definito nella scheda 0.1 del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV.

[6] Categoria funzionale additivi alimentari