Traitement dei mosti con carbonato di potassio
RISOLUZIONE OIV-OENO 580-2017
TRATTAMENTO DEI MOSTI CON CARBONATO DI POTASSIO
L’ASSEMBLEA GENERALE,
VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 b) ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,
CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Tecnologia",
CONSIDERATE le proprietà tecnologiche del carbonato di potassio per la disacidificazione dei mosti,
TENUTO CONTO che il carbonato di potassio, utilizzato nelle condizioni descritte, è da considerare come coadiuvante tecnologico,
DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di completare nella parte II, capitolo 2 "Mosti",la scheda relativa alla disacidificazione chimica del mosto, del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, con la scheda "Trattamento con carbonato di potassio" seguente:
Definizione:
Riduzione dell'acidità e dell'acidità reale (aumento del pH) mediante aggiunta di tartrato neutro di potassio, bicarbonato di potassio, carbonato di potassio o carbonato di calcio eventualmente contenenti piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L(+) tartarico e L(-) malico.
Obiettivi:
- Vedere punto 2.1.3.2
- Favorire la disacidificazione del mosto.
Prescrizioni:
- Il vino prodotto da mosto disacidificato deve contenere almeno 1 g/L di acido tartarico nel rispetto delle qualità del prodotto stesso;
- il processo di formazione del sale doppio (sali neutri di calcio degli acidi tartarico e malico) deve essere attuato nel caso di mosti particolarmente ricchi di acido malico per i quali la precipitazione del solo acido tartarico non porta a una riduzione soddisfacente dell'acidità titolabile;
- la disacidificazione chimica non deve essere finalizzata a mascherare una frode;
- la disacidificazione chimica e l'acidificazione chimica sono mutuamente esclusive ;
- i prodotti aggiunti devono essere conformi alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.
Raccomandazione dell’OIV:
Ammesso.