Aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini: Invecchiamento del vino
RISOLUZIONE OIV-ECO 698-2023
AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI: INVECCHIAMENTO DEL VINO
AVVISO: La presente risoluzione modifica la risoluzione seguente: - ECO 1/88 “Elenco delle indicazioni facoltative per l’etichettatura dei vini” |
VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,
CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo dell’aprile 2017 relativa alla necessità di aggiornare la Norma internazionale per l’etichettatura dei vini,
CONSIDERATO il lavoro svolto dal Gruppo di esperti DROCON per la revisione della Norma internazionale per l’etichettatura dei vini dell’OIV,
CONSIDERATO che la raccomandazione dell’OIV sull’etichettatura riguardante l’indicazione dell’invecchiamento del vino non corrisponde alla realtà del mercato,
SU PROPOSTA della Commissione “Economia e diritto”,
DECIDE di apportare le seguenti modifiche alla Norma internazionale per l’etichettatura dei vini e di
modificare l’articolo 3.1.7 “Invecchiamento del vino”:
3.1.7 Invecchiamento del vino
Diciture relative all’”invecchiamento del vino” o equivalenti, possono essere utilizzate solo se esiste una norma nazionale che definisce le condizioni dell’invecchiamento.
VERSIONE ATTUALE DELL’ARTICOLO 3.1.7
Invecchiamento del vino
Le diciture “vino invecchiato” o equivalenti possono essere utilizzate solo nel caso in cui:
- esiste un regolamento nazionale che definisce le condizioni di invecchiamento,
- il tempo di invecchiamento è di almeno 3 anni per i vini rossi e di 2 anni per i vini bianchi.