Una delle novità per il settore vitivinicolo consiste nell’autorizzazione ufficiale della dealcolizzazione totale e parziale dei vini. Nel definire questo nuovo quadro normativo, l’UE si è basata sui lavori dell’OIV, in particolare sulle risoluzioni OIV-ECO 523-2016, OIV-ECO 433-2012 e OIV-ECO 432-2012.
D’ora in avanti, la designazione della categoria di prodotti (indicazione obbligatoria) può essere completata dai termini “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” per i prodotti seguenti: “vino”, “vino spumante” e “vino frizzante gassificato”. La dealcolizzazione totale è limitata ai prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica. La dealcolizzazione parziale è consentita per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti gassificati.
Il limite del tenore alcolico che discrimina tra “dealcolizzato” e “parzialmente dealcolizzato” è quello accettato dall’OIV nel 2012, ossia 0,5%.
In linea con le raccomandazioni dell’OIV (OIV-OENO 394A-2012), i processi di dealcolizzazione autorizzati per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo in questi prodotti sono la parziale evaporazione sotto vuoto e/o le tecniche a membrana e/o la distillazione.
Il settore vitivinicolo si apre all’innovazione e si mostra sensibile all’evolvere delle preoccupazioni dei consumatori, nel rispetto dell’integrità e delle tradizioni del prodotto.
Gli Stati membri dell’OIV lavorano attualmente alla definizione di pratiche enologiche specifiche applicabili a questi nuovi prodotti.