Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio
2.6 Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio
2.6.1. Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio e quelle relative a chi si occupa del preimballaggio o all'importatore (come specificato nell'articolo 2.6.4) non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa la sua qualità evocando aziende o persone.
2.6.2. Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:
- Il nome completo della persona fisica, o
- La ragione sociale dell’azienda, o
- Il nome commerciale di quest'ultima, che si assume la responsabilità del prodotto posto nell'imballaggio preconfezionato da essa stessa o per suo conto.
2.6.3. L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della sede di chi si occupa del preimballaggio.
Laddove il nome e/o l’indirizzo del responsabile del preimballaggio possano verosimilmente indurre in errore il consumatore, devono essere sostituiti con un codice di riferimento allo Stato membro in questione. In tal caso, nell'etichettatura figureranno il nome e l’indirizzo di un’azienda responsabile della distribuzione o della commercializzazione del prodotto.
2.6.4. Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti o integrati con il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore se il vino viene importato sfuso e imbottigliato nello Stato membro.