Aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini: Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio
RISOLUZIONE OIV-ECO 699-2023
AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI: NOME E INDIRIZZO DEL RESPONSABILE DEL PREIMBALLAGGIO
AVVERTENZA: La presente risoluzione modifica la risoluzione seguente: - AG 5/85 - ECO |
L’ASSEMBLEA GENERALE
VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,
CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo dell’aprile 2017 relativa alla necessità di aggiornare la Norma internazionale per l’etichettatura dei vini,
CONSIDERATO il lavoro svolto dal Gruppo di esperti DROCON sulla revisione della Norma internazionale per l’etichettatura dei vini dell’OIV,
CONSIDERATA la necessità di evitare eventuali confusioni con le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine esistenti e di garantire che le informazioni fornite al consumatore in merito all’indirizzo e al nome del responsabile del preimballaggio non siano ingannevoli,
SU PROPOSTA della Commissione “Economia e diritto”,
DECIDE di apportare le seguenti modifiche alla Norma internazionale per l’etichettatura dei vini e di modificare l’articolo 2.6 “Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio” come segue:
Versione attuale |
Versione modificata |
2.6. Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio |
2.6. Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio |
2.6.1. Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:
2.6.2. L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della sede di chi si occupa del preimballaggio. 2.6.3. Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti a quello del responsabile del preimballaggio. 2.6.4. Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio e quelle relative alla qualità di chi si occupa del preimballaggio non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa l'esistenza e la qualità delle persone o delle aziende indicate. Al fine di evitare di creare confusione circa l'origine del vino, si raccomanda di sostituire con un codice il nome del luogo o quello del responsabile, qualora tali nomi costituiscano una denominazione di origine o un'indicazione geografica cui il vino preimballato non ha diritto. |
2.6.1. [2.6.4 spostato e modificato] Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio e quelle relative a chi si occupa del preimballaggio o all'importatore (come specificato nell'articolo 2.6.4) non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa la sua qualità evocando aziende o persone. Al fine di evitare di creare confusione circa l'origine del vino, si raccomanda di sostituire con un codice il nome del luogo o quello del responsabile, qualora tali nomi costituiscano una denominazione di origine o un'indicazione geografica cui il vino preimballato non ha diritto. 2.6.2. [2.6.1. rinumerato] Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:
2.6.3. [2.6.2 rinumerato] L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della sede di chi si occupa del preimballaggio. [nuovo paragrafo] Laddove il nome e/o l’indirizzo del responsabile del preimballaggio possano verosimilmente indurre in errore il consumatore, devono essere sostituiti con un codice di riferimento allo Stato membro in questione. In tal caso, nell'etichettatura figureranno il nome e l’indirizzo di un’azienda responsabile della distribuzione o della commercializzazione del prodotto. 2.6.4. [2.6.3 rinumerato] Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti o integrati con il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore se il vino viene importato sfuso e imbottigliato nello Stato membro. |
UE 33/2019, articolo 46
Articolo 46 Indicazione dell'imbottigliatore, produttore, importatore e venditore
- Il nome e l'indirizzo dell'importatore devono essere preceduti dalle parole ‟importatore” o ‟importato da (…)”. Per i prodotti della vite importati sfusi e imbottigliati nell'Unione Europea, il nome dell'importatore può essere sostituito o accompagnato dall'indicazione dell'imbottigliatore, in conformità del paragrafo 2.
- Le indicazioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate assieme, se riguardanti la stessa persona fisica o giuridica.
Una di queste indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui l'imbottigliatore, produttore, importatore o venditore ha la sua sede principale. Il codice dovrà essere accompagnato da un riferimento allo Stato membro in questione. L'etichettatura del vino dovrà riportare per mezzo di un codice anche il nome e l'indirizzo di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella distribuzione commerciale, diversa dall'imbottigliatore, produttore, importatore o venditore.
- Laddove il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, produttore, importatore o venditore corrispondano o contengano una denominazione di origine o indicazione geografica, queste dovranno figurare nell'etichettatura:
- in caratteri le cui dimensioni non siano superiori alla metà di quelli utilizzati per la denominazione di origine protetta, l'indicazione geografica o l'indicazione della categoria del prodotto vitivinicolo interessato; oppure
- tramite l'uso di un codice come previsto al secondo comma del paragrafo 5.
Gli Stati membri decideranno l'opzione applicabile ai prodotti vitivinicoli prodotti all'interno dei loro confini.