Aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini: Annata o anno di raccolta
RISOLUZIONE OIV-ECO 697-2023
AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI: ANNATA O ANNO DI RACCOLTA
AVVISO: La presente risoluzione modifica la risoluzione seguente: - ECO 1/88 “Elenco delle indicazioni facoltative per l’etichettatura dei vini” |
VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,
CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo dell’aprile 2017 relativa alla necessità di aggiornare la Norma internazionale per l’etichettatura dei vini,
CONSIDERATO il lavoro svolto dal Gruppo di esperti DROCON sulla revisione della Norma internazionale per l’etichettatura dei vini dell’OIV,
CONSIDERATA la necessità di aggiornare i requisiti per l’etichettatura dell’annata o anno di raccolta e di migliorare la qualità delle informazioni comunicate ai consumatori,
SU PROPOSTA della Commissione “Economia e diritto”,
DECIDE di apportare le seguenti modifiche alla Norma internazionale per l’etichettatura dei vini e di sostituire l’articolo 3.1.5 “Annata o anno di raccolta” con il seguente testo:
“Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti per almeno l’85% da uve dell'anno indicato.”
Versione attuale |
Versione modificata |
3.1.5 Annata o anno di raccolta |
3.1.5 Annata o anno di raccolta |
Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti interamente da uve dell'anno indicato. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, gli Stati produttori possono ridurre questa quota all'85% del totale, ammesso che tale pratica sia tradizionale e di uso comune. |
Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti per almeno l’85% da uve dell'anno indicato. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, gli Stati produttori possono ridurre questa quota all'85% del totale, ammesso che tale pratica sia tradizionale e di uso comune. |