Disposizioni Generali

Codified File

Definizioni

1.1                      Definizioni

“Etichetta”: qualunque cartellino, marchio, immagine o altro materiale descrittivo, scritto, stampato, perforato, apposto, inciso o applicato sull’imballaggio (recipiente) di un vino o a questo allegato,

- “Campo visivo unico”: qualunque parte della superficie dell’imballaggio (recipiente), ad esclusione della sua base, che può essere vista senza dover girare l’imballaggio (recipiente).

- "Vino preconfezionato": un vino preimballato in un contenitore, pronto per essere offerto al consumatore o per fini di servizio.

Campo di applicazione

1.2                      Campo di applicazione

Il prodotto

La norma di etichettatura dei vini si applica ai prodotti che rispondono alla definizione di vino del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, ossia:

Il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell’uva fresca, pigiata o meno, o del mosto d'uva. Il suo titolo alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 8,5% vol.

Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del clima, del terroir o del vitigno, di speciali fattori qualitativi o delle tradizioni proprie di alcuni vigneti, il titolo alcolometrico minimo totale può essere ridotto a 7% vol. dalla normativa specifica della regione interessata.

La presente norma non si applica ai vini speciali definiti dal suddetto Codice. Ciò nonostante, i vini sotto fioretta che rispondono alla citata definizione di vino rientrano nel campo di applicazione della presente norma.

L'etichettatura è obbligatoria per i vini preimballati destinati alla vendita al consumatore finale.

Informazioni fornite dall'etichetta

1.3                      Informazioni fornite dall'etichetta

L'etichettatura deve includere delle indicazioni obbligatorie, alle quali è possibile aggiungere delle indicazioni facoltative. Sono autorizzate solo le indicazioni che rientrano in queste due categorie.

Indicazioni ingannevoli

1.4                      Indicazioni ingannevoli

Indicazioni ingannevoli - È fatto divieto dell'uso di qualsiasi dicitura, simbolo o immagine che possa generare confusione sull'origine e/o la natura del prodotto.