Norma Internazionale per l’Etichettatura delle Bevande Spiritose di Origine Vitivinicola

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Indicazioni obbligatorie

Articolo 7: Indicazioni obbligatorie

  1. Nell’etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a)      La denominazione di vendita del prodotto;

b)      La gradazione alcolica espressa in % di volume di alcool etilico a 20 ºC;

c)      Il volume nominale;

d)      Il lotto;

e)      L'identificazione del responsabile sia che si tratti del produttore, dell'imbottigliatore o di un venditore, e comunque, la sua sede;

f)      Ogni informazione obbligatoria nel paese di commercializzazione, comprese le voci relative agli allergeni

 

  1. Nello stesso campo visivo figureranno la denominazione di vendita della bevanda spiritosa di origine vitivinicola, la gradazione alcolica e il volume nominale.