Indicazioni obbligatorie
Articolo 7: Indicazioni obbligatorie
- Nell’etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) La denominazione di vendita del prodotto;
b) La gradazione alcolica espressa in % di volume di alcool etilico a 20 ºC;
c) Il volume nominale;
d) Il lotto;
e) L'identificazione del responsabile sia che si tratti del produttore, dell'imbottigliatore o di un venditore, e comunque, la sua sede;
f) Ogni informazione obbligatoria nel paese di commercializzazione, comprese le voci relative agli allergeni
- Nello stesso campo visivo figureranno la denominazione di vendita della bevanda spiritosa di origine vitivinicola, la gradazione alcolica e il volume nominale.