"le raccomandazioni dell’OIV sono espressamente assimilate a norme di diritto dell’Unione per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, i requisiti speciali applicabili, in termini di pratiche enologiche, alle importazioni di vino proveniente da paesi terzi, nonché i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche in parola" (§61)
"le raccomandazioni (…) le quali (…) vertono su nuove pratiche enologiche, su metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo o su requisiti di purezza e specifiche di alcune sostanze impiegate nell’ambito delle menzionate pratiche, sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati vitivinicoli. " (§63)
"tali raccomandazioni, segnatamente stante il loro inserimento nel diritto dell’Unione (…) hanno effetti giuridici, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in detto ambito e che l’Unione, sebbene non sia parte dell’accordo OIV, è autorizzata a stabilire una posizione da adottare a suo nome relativamente a siffatte raccomandazioni, tenuto conto della loro incidenza diretta sull’acquis dell’Unione nell’ambito di cui trattasi. " (§64)