Aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini: Nome dell'azienda viticola

Stato: In vigore

Aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini: Nome dell'azienda viticola

RISOLUZIONE OIV-ECO 700-2023

AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI: NOME DELL’AZIENDA VITICOLA

AVVISO: La presente risoluzione modifica la risoluzione seguente:

-          ECO 1/88 “Elenco delle indicazioni facoltative per l’etichettatura dei vini”

L’ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo dell’aprile 2017 relativa alla necessità di aggiornare la Norma internazionale per l’etichettatura dei vini,

CONSIDERATO il lavoro svolto dal Gruppo di esperti DROCON sulla revisione della Norma internazionale per l’etichettatura dei vini dell’OIV,

CONSIDERATA la necessità di evitare eventuali confusioni con le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine esistenti e di garantire che le informazioni fornite al consumatore non siano ingannevoli,

SU PROPOSTA della Commissione “Economia e diritto”,

DECIDE di apportare le seguenti modifiche alla Norma internazionale per l’etichettatura dei vini e di

modificare l’articolo 3.1.3 “Nome dell’azienda viticola” come segue:

Versione attuale

Versione modificata

3.1.3. Nome dell’azienda viticola

3.1.3. Termini che si riferiscono al nome dell’azienda viticola

Nome dell'azienda viticola (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, ecc.):

  • il vino deve provenire esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate nell'azienda così designata. La qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,
  • il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica o a una denominazione di origine e deve essere indicata come tale.

L'utilizzo del nome dell'azienda viticola in combinazione con, ad esempio, château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, villa, torre, ecc., nella presentazione del vino, è soggetto ai seguenti criteri:

  • il vino deve provenire esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate nell'azienda così designata,
  • la qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,
  • il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica o a una denominazione di origine e deve essere indicata come tale.

[nuovo paragrafo] L’uso di un nome di un’azienda viticola non deve in ogni caso entrare in conflitto con altri diritti legittimi di proprietà intellettuale, quali indicazioni geografiche, denominazioni di origine o marchi commerciali precedentemente registrati. Gli Stati membri possono prevedere dei meccanismi di coesistenza.