Aggiornamento della norma internazionale per l'etichettatura dei vini relativo all'etichettatura degli additivi e dei residui potenzialmente allergenici

Stato: In vigore

Aggiornamento della norma internazionale per l'etichettatura dei vini relativo all'etichettatura degli additivi e dei residui potenzialmente allergenici

RISOLUZIONE OIV-ECO 648-2020

AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DEGLI ADDITIVI E DEI RESIDUI POTENZIALMENTE ALLERGENICI

ATTENZIONE: questa risoluzione modifica le seguenti risoluzioni:

-ECO 6-1983, "Schede 1, 2, 3 e 4 della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini”,

-ECO 1-2005, "Armonizzazione dell'etichettatura",

e annulla le seguenti risoluzioni:

-ECO 5-2006, "Armonizzazione dell'etichettatura dei vini - Indicazione degli additivi",

-ECO 1-2003, "Norma internazionale per l'etichettatura de vini - Indicazione dei solfiti".

L’ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO L'ARTICOLO 2, paragrafo 2 b) iii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo riunitosi ad aprile 2017, relativa alla necessità di aggiornamento della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini, in particolare per ciò che concerne la necessità di armonizzarla con la Norma generale per l'etichettatura degli alimenti preimballati del Codex Alimentarius (CODEX STAN 1-1985) in merito all'etichettatura degli allergeni,

CONSIDERATA la risoluzione OIV-OENO 427-2010 (modificata dalla risoluzione OIV-COMEX 502-2012),  "Criteri per i metodi di quantificazione nel vino dei residui di proteine chiarificanti potenzialmente allergenici" che stabilisce, tra gli altri, i limiti di rivelabilità per i residui di proteine chiarificanti potenzialmente allergenici nel vino,

CONSIDERATO che, sulla base dei dati disponibili, le autorità per la sicurezza alimentare ritengono che la colla di pesce utilizzata come agente chiarificante nel vino non desta alcuna preoccupazione per la sicurezza e la salute dei consumatori allergici al pesce,

SU PROPOSTA della Commissione "Economia e diritto",

DECIDE

DI SOSTITUIRE l'articolo 2.3 "Indicazione degli additivi" della Norma internazionale per l'etichettatura dei vini, adottato dalla risoluzione AG 6/83-ECO e modificato dalla risoluzione ECO 1/2003

con il seguente testo:

"Articolo 2.3

1 Indicazione delle sostanze[1] note per provocare allergie o intolleranze

La presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere indicata sull'etichetta del vino.

Le sostanze interessate sono:

  • i residui di proteine chiarificanti nel vino (latte, prodotti a base di latte, uova e prodotti a base di uova, proteine del grano), ammesso che la loro presenza sia rilevabile nel prodotto finale mediante un metodo di analisi conforme ai criteri stabiliti dal metodo OIV-MA-AS315-23
  • i solfiti in concentrazione pari o superiore a 10 mg/L."

DI MODIFICARE l'articolo 4.1 "Campo visivo" adottato dalla risoluzione ECO 1-2005 e di modificare conseguentemente la risoluzione ECO 1-2005 come segue:

nel secondo paragrafo dell'articolo 4.1, "degli additivi" viene sostituito da "delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze".

DI SOSTITUIRE l'articolo 4.5 "Presentazione dell'indicazione degli additivi" adottato dalla risoluzione ECO 5-2006, con il seguente testo:

"Articolo 4.5

Presentazione dell'indicazione della presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze

Il nome delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, se presente sull'etichetta, oppure, in assenza di un elenco degli ingredienti, deve essere preceduto dal termine "contiene".

La presenza di solfiti deve essere indicata in etichetta con le diciture "contiene solfiti", "contiene diossido di zolfo", "contiene SO2" o altra dicitura equivalente."

ALLEGATO: riepilogo delle modifiche proposte

Articolo 2.3

Versione attuale: una delle prime "schede" adottate dall'OIV (ECO 3-1983); il limite per l'etichettatura è stato portato da 25 mg/L a 10 mg/L dalla risoluzione ECO 1-2003

Versione proposta

Indicazione degli additivi

Questa indicazione si riferisce a quegli additivi che non sono contenuti naturalmente nel vino in modo significativo.

Nello specifico:

  • diossido di zolfo, quando questo additivo eccede i 10 mg/L espressi in totale,
  • acido sorbico.

Gli Stati possono tuttavia essere dispensati da tale indicazione qualora la legislazione nazionale non esiga la dichiarazione dell'elenco completo degli ingredienti presenti negli alimenti, ammesso che tale esenzione sia stata concessa perché (i) il prodotto alimentare ha una composizione ben nota, (ii) l'assenza dell'elenco degli ingredienti non è pregiudizievole per il consumatore e (iii) le informazioni fornite sull'etichetta consentono al consumatore di conoscere la natura del prodotto alimentare.

Indicazione delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze

La presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere indicata sull'etichetta del vino.

Le sostanze interessate sono:

  • i residui di proteine chiarificanti nel vino (latte, prodotti a base di latte, uova e prodotti a base di uova, proteine del grano), ammesso che la loro presenza sia rilevabile nel prodotto finale mediante un metodo di analisi conforme ai criteri stabiliti dal metodo OIV-MA-AS315-23,
  • i solfiti in concentrazione pari o superiore a 10 mg/L.

 

Modifiche alle risoluzioni richieste: modifica di ECO 6-1983 e ritiro di ECO 1-2003.

Articolo 4.1

Versione attuale: introdotta dalla risoluzione ECO 1-2005

Versione proposta (in questa fase viene proposta la modifica del solo paragrafo in giallo)

Campo visivo

Le indicazioni della denominazione del prodotto, del titolo alcolometrico, del contenuto netto volume nominale e del paese d'origine devono figurare in un campo visivo unico, senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il mercato nazionale.

L’indicazione del nome e dell'indirizzo del responsabile del preimballaggio, degli additivi ai sensi del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi del punto 2.7 e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell’etichetta. 

Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte dell'etichetta. 

Campo visivo

Le indicazioni della denominazione del prodotto, del titolo alcolometrico, del contenuto netto volume nominale e del paese d'origine devono figurare in un campo visivo unico, senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il mercato nazionale.

L’indicazione del nome e dell'indirizzo del responsabile del preimballaggio ai sensi del punto 2.6, delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze ai sensi del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi del punto 2.7 e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell’etichetta. 

Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte dell'etichetta. 

 

Modifiche alle risoluzioni richieste: modifica di ECO 1-2005

Articolo 4.5

Versione attuale: introdotta dalla risoluzione ECO 5-2006

Versione proposta

Presentazione dell'indicazione degli additivi

La menzione dei solfiti deve avere luogo sotto la forma "contiene dei solfiti", "contiene biossido di zolfo" o altre espressioni o simboli equivalenti.

Presentazione dell'indicazione della presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze

Il nome delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, se presente sull'etichetta, oppure, in assenza di un elenco degli ingredienti, deve essere preceduto dal termine "contiene".

La presenza di solfiti deve essere indicata in etichetta con le diciture "contiene solfiti", "contiene diossido di zolfo", o altra dicitura equivalente.

Modifiche alle risoluzioni richieste: modifica di ECO 5-2006


[1] Si intende per “sostanza” qualsiasi alimento, ingrediente o coadiuvante tecnologico.