Indicazioni facoltative
Articolo 8: Indicazioni facoltative
Fatte salve le disposizioni particolari in questa Norma che devono essere conformi alla normativa nazionale, possono figurare nell’etichettatura indicazioni facoltative (menzioni, testi), in particolare:
a) Il marchio commerciale;
b) Il millesimo, precisando a seconda del caso l’anno di raccolta o l’anno didistillazione;
c) L’elenco e/o la quantità di determinati ingredienti o categorie degli ingredienti, per gli ingredienti messa in evidenza in etichetta
d) Il testo che si riferisce alla storia del prodotto o dell'azienda;
e) Le menzioni relative alla distillazione, all'invecchiamento o all'elaborazione;
f) Le menzioni di invecchiamento, compresa la durata di tale invecchiamento;
g) Il paese di provenienza.
Potranno inoltre essere menzionate altre indicazioni facoltative in conformità alle normative nazionali sull’etichettatura dei prodotti alimentari.