Ambito di applicazione
Articolo 1: Ambito di applicazione
La presente normativa si applica esclusivamente all'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, come definite al capitolo 7, parte I del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV, preconfezionate per la vendita al consumatore finale.