Aggiornamento della norma internazionale per l'etichettatura dei vini: Nome della varietà di vite

Stato: In vigore

Aggiornamento della norma internazionale per l'etichettatura dei vini: Nome della varietà di vite

RISOLUZIONE OIV-ECO 696-2024

AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI: NOME DELLA VARIETÀ DI VITE

AVVISO: La presente risoluzione modifica la risoluzione seguente:

ECO 1/88 “Elenco delle indicazioni facoltative per l’etichettatura dei vini”

L’ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo dell’aprile 2017 relativa alla necessità di aggiornare la Norma internazionale per l’etichettatura dei vini,

CONSIDERATO il lavoro svolto dal Gruppo di esperti DROCON per la revisione della Norma internazionale per l’etichettatura dei vini dell’OIV,

CONSIDERATA la necessità di aggiornare i requisiti per l’indicazione del nome delle varietà in etichetta e di migliorare la qualità delle informazioni comunicate ai consumatori,

SU PROPOSTA della Commissione “Economia e diritto”,

DECIDE di apportare le seguenti modifiche alla Norma internazionale per l’etichettatura dei vini:

Modificare l’articolo 3.1.4 “Nome della varietà di vite” come segue:

  1. Sostituire la prima voce dell’elenco puntato nell’articolo 3.1.4.a con il seguente testo:
  • “Il vino è stato elaborato con almeno l’85% di uve di tale varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione),”
  1. Sostituire l’articolo 3.1.4.b con il seguente testo:
  • “Qualora siano indicati i nomi di due o più varietà di uva da vino o i loro sinonimi, il prodotto in questione deve essere stato ottenuto almeno all'85% da tali varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione).
  • Le varietà di uva da vino devono essere indicate in etichetta in ordine decrescente di percentuale utilizzata e con caratteri della stessa dimensione.
  • Nessuna varietà di uva da vino può figurare sull’etichetta se è stata utilizzata in una proporzione inferiore rispetto a un’altra varietà non indicata in etichetta”.
  1. Eliminare l’articolo 3.1.4.c.
  2. Eliminare la NOTA.

Versione attuale

Versione modificata

3.1.4 Nome della varietà di vite

3.1.4 Nome della varietà di vite

  1. Può essere indicata solo se:
  • il vino è stato elaborato con almeno il 75% di uve di tale varietà,
  • la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
  • il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute.
    1. Qualora siano indicati i nomi di due varietà:
  • il vino deve essere stato interamente ottenuto da tali varietà,
  • le varietà devono essere indicate in ordine di importanza decrescente,
  • gli Stati stabiliscono la percentuale minima della varietà seconda per quantità nel vino, che non può essere inferiore al 15%.
    1. In via eccezionale, nei paesi dove l’etichettatura del vino prevede abitualmente l’indicazione di più di due varietà, la percentuale di ciascuna di esse deve figurare in etichetta.

NOTA: Per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di esigere una dichiarazione di raccolto ove siano riportate le quantità prodotte per varietà, relativamente alle superfici piantate con tali varietà.

  1. Può essere indicata solo se:
  • il vino è stato elaborato con almeno l’85% di uve di tale varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione),
  • la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
  • il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute.
    1. Qualora siano indicati i nomi di due o più varietà di uva da vino o i loro sinonimi, il prodotto in questione deve essere stato ottenuto ameno all'85% da tali varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione).

Le varietà di uva da vino devono essere indicate in etichetta in ordine decrescente di percentuale utilizzata e con caratteri della stessa dimensione.

Nessuna varietà di uva da vino può figurare sull’etichetta se è stata utilizzata in una proporzione inferiore rispetto a un’altra varietà non indicata in etichetta.

Per garantire il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di accertarsi della tracciabilità dei volumi di varietà di uva utilizzata/e nel prodotto elaborato.

 

La presente risoluzione modifica la risoluzione ECO 1/88