Distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici- Diossido di carbonio
RISOLUZIONE OIV-OENO 567B2-2022
DISTINZIONE TRA ADDITIVI E COADIUVANTI TECNOLOGICI – Diossido di carbonio
L'ASSEMBLEA GENERALE,
VISTO l’articolo 2, paragrafo 2 b) ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,
CONSIDERATO che nel suo settore di competenze, l’OIV persegue l’obiettivo di contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all’occorrenza, all’elaborazione di nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori,
CONSIDERATE le definizioni degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici approvate dall'OIV nella risoluzione OIV-OENO 567A-2016,
CONSIDERATE le differenti sostanze enologiche approvate dall'OIV e pubblicate nel Codice internazionale delle pratiche enologiche e nel Codex enologico internazionale,
CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Tecnologia" e della Task force sugli additivi nel vino dell’OIV per la classificazione delle sostanze approvate dall'OIV come additivi o come coadiuvanti tecnologici,
CONSIDERATO il contributo offerto da tale distinzione a un’armonizzazione maggiore tra organizzazioni intergovernative e alla semplificazione del commercio internazionale di vino,
CONSIDERATO che la tabella presente di seguito non rappresenta un elenco completo ed esaustivo degli additivi e coadiuvanti tecnologici e che l’OIV continua a esaminare e considerare gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che vengono proposti per l’elaborazione dei vini,
CONSIDERATI i lavori del gruppo di lavoro telematico istituito nel corso della riunione del Gruppo di esperti “Tecnologia” tenutasi a giugno 2020,
DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di adottare la seguente distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici per le sostanze già approvate dall’OIV ed elencate di seguito,
DECIDE di classificare il diossido di carbonio come additivo o coadiuvante tecnologico in base alla funzione enologica,
DECIDE di inserire questa distinzione nelle relative schede del Codice internazionale delle pratiche enologiche, nonché di inserire, nello stesso Codice, una tabella riepilogativa:
Sostanza |
N° SIN o CAS |
Riferimento nel Codice delle pratiche enologiche |
Riferimento nel Codex |
Additivo |
Coadiuvante tecnologico |
Gas |
|||||
Diossido di carbonio |
N° SIN: 290 |
COEI-1-DIOCAR |
|||
1.7 Macerazione carbonica |
X |
||||
2.2.3 Mutizzazione mediante aggiunta di diossido di carbonio al mosto o mediante carbonicazione del mosto |
X[i] |
||||
2.2.5 Protezione sotto atmosfera inerte |
X |
||||
2.3.9 Macerazione post-fermentativa a caldo di uve rosse detta macerazione finale a caldo |
X |
||||
3.2.3 Travaso (dei vini) |
X |
||||
3.5.17 Gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana |
X |
||||
4.1.10 Trasferimento (dei vini spumanti) |
X |
||||
4.5 Vini gassificati |
X |
||||
6.15 Utilizzazione di diossido di carbonio |
X |
[i] Il diossido di carbonio è considerato un additivo quando viene aggiunto al mosto. Tuttavia, per proseguire con le fasi di vinificazione, dopo lo stoccaggio, viene eliminato dal mosto e pertanto può essere considerato un coadiuvante tecnologico.