Principi generali dell'OIV per la comunicazione relativa all'impronta climatica di imprese/organizzazioni e prodotti del settore vitivinicolo

Stato: In vigore

Principi generali dell'OIV per la comunicazione relativa all'impronta climatica di imprese/organizzazioni e prodotti del settore vitivinicolo

RISOLUZIONE OIV-CST 503H-2022

PRINCIPI GENERALI DELL'OIV PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'IMPRONTA CLIMATICA DI IMPRESE/ORGANIZZAZIONI E PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO

L'ASSEMBLEA GENERALE DELL'OIV,

CONSIDERATA la risoluzione OIV-CST 431-2011, e in particolare la decisione di specificare le modalità di comunicazione dei risultati del calcolo del bilancio delle emissioni di gas a effetto serra nel settore vitivinicolo in documenti successivi,

CONSIDERATA la risoluzione OIV-CST 503AB-2015, che fornisce informazioni più specifiche sui fattori di cui tener conto per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un'azienda o di un prodotto specifico, nonché informazioni dettagliate sui gas a effetto serra da includere nel calcolo,

CONSIDERATA la risoluzione OIV-VITI 640-2020, “Valutazione multicriterio dell’impatto ambientale nel settore vitivinicolo – Analisi del ciclo di vita (LCA): principi generali per la sua esecuzione e per la comunicazione dei risultati”,

CONSIDERATA la norma ISO 14020:2000 "Etichette e dichiarazioni ambientali – Principi generali",

CONSIDERATA la norma ISO 14025:2006 "Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure",

CONSIDERATA la norma ISO/TS 14027 “Etichette e dichiarazioni ambientali – Sviluppo delle regole per categoria di prodotto”,

CONSIDERATA la norma ISO/TS 14067:2018 "Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione",

CONSIDERATA la norma ISO 14064-1:2006 "Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione",

CONSIDERATA la norma ISO 14026:2017 “Etichette e dichiarazioni ambientali” – Principi, requisiti e linee guida per la comunicazione delle informazioni sull’impronta ambientale (footprint)”,

CONSIDERATA la norma ISO 14044 “Gestione ambientale” – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida”,

DECIDE di adottare i seguenti Principi generali dell'OIV per la comunicazione relativa all’impronta climatica dei prodotti del settore vitivinicolo.

Sommario

RISOLUZIONE OIV-CST 503H-2022

PRINCIPI GENERALI DELL'OIV PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'IMPRONTA CLIMATICA DI IMPRESE/ORGANIZZAZIONI E PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Campo di applicazione

I. Norme ISO applicabili ai prodotti vitivinicoli

II. Considerazioni generali

III. Termini e definizioni

IV. Principi generali

V. Requisiti per la comunicazione della CFP

1. Requisiti generali

2. Pubblico target: imprese (business-to-business) o consumatori (business-to-consumer)

3. Informazioni da fornire

4. Revisione critica

Campo di applicazione

L'obiettivo di questo documento è fornire orientamento per l'esecuzione, la valutazione e la revisione della comunicazione dei risultati del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra del settore vitivinicolo nel quadro del protocollo dell'OIV.

Nel presente documento si fornisce un quadro generale sui requisiti e le opzioni per comunicare l'impronta climatica dei prodotti.

  1.          Norme ISO applicabili ai prodotti vitivinicoli

Le regole e i requisiti di comunicazione forniti di seguito per la comunicazione dell'impronta climatica dei prodotti del settore vitivinicolo sono compatibili con quanto definito dalle norme ISO 14020:2001, ISO/TS 14027, ISO 14026:2017 e ISO 14067:2018.

Le norme ISO pertinenti sono articolate secondo il seguente schema:

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Di seguito si fornisce una breve panoramica dei requisiti stabiliti dall’ISO per la comunicazione dell’impronta climatica dei prodotti vitivinicoli.

  1.   Considerazioni generali

L'armonizzazione dei criteri per la comunicazione dell'impronta climatica è necessaria per garantire la precisione e l'affidabilità delle informazioni trasmesse ai consumatori e per minimizzare il numero di dichiarazioni ed etichette fuorvianti.

Infine, l'esistenza di criteri comuni in materia di comunicazione dell'impronta climatica si tradurrà in una semplificazione del commercio internazionale.

  1.      Termini e definizioni

OIV GHGAP: Protocollo OIV sul calcolo dei gas serra (definiti dalle risoluzioni OIV-CST 431-2011 e OIV-CST 503AB-2015)             

Impronta climatica dei prodotti (CFP)[1]: bilancio delle emissioni e dei sequestri di gas a effetto serra di un sistema di prodotto, espresso in CO2 equivalenti e basato sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) (ambito 1, ambito 2 e ambito 3), che tratta il cambiamento climatico come singola categoria di impatto. I risultati della quantificazione della CFP sono documentati in un rapporto dello studio CFP.

Rapporto dello studio dell’impronta climatica dei prodotti/rapporto dello studio CFP[2]: rapporto che documenta lo studio della CFP, presenta la CFP o la CFP parziale e illustra le decisioni prese in tale studio.

Regole di categoria di prodotto (PCR)[3]: insieme di regole, linee guida e requisiti specifici per elaborare le dichiarazioni ambientali relative a una determinata categoria di prodotto.

Categoria di prodotto[4]: gruppo di prodotti che possono avere le stesse funzioni.

Programma di comunicazione della CFP[5]: programma per lo sviluppo della comunicazione CFP basato su una serie di regole operative. Il programma di comunicazione dell’impronta climatica può essere volontario o obbligatorio, internazionale, regionale, nazionale, locale e/o settoriale.

Codice QR: il Quick Response Code (codice a risposta veloce), è un codice a barre bidimensionale (2D) capace di immagazzinare più dati dei precedenti codici 1D e 2D. Inoltre, il metodo avanzato di correzione degli errori e altre caratteristiche uniche consentono di leggere il codice QR con maggiore affidabilità e a velocità maggiore rispetto ad altri codici.

Unità funzionale:

  • L’unità funzionale descrive la funzionalità di un prodotto in quanto unità quantificata che facilita il confronto tra studi simili dell’impronta carbonica. Ai fini specifici della presente risoluzione, l’OIV raccomanda di rispettare le prescrizioni stabilite nella risoluzione OIV-CST 503AB-2015 “Calcolo dei gas a effetto serra nel settore vitivinicolo – Gas riconosciuti e inventario delle emissioni e dei sequestri”.
  • L’unità dichiarata è l’unità usata nella comunicazione delle impronte carboniche specifiche. Ai fini della coerenza e della comparabilità, l’OIV raccomanda che l’unità dichiarata corrisponda all’unità funzionale.
  1.   Principi generali[6]

I seguenti principi generali sono applicabili a tutte le etichette e le dichiarazioni ambientali dei prodotti vitivinicoli.

  1. Le etichette e le dichiarazioni devono essere accurate, verificabili e rilevanti.
  2. Le etichette e le dichiarazioni non possono assolutamente comportare ostacoli al commercio internazionale.
  3. Le informazioni fornite devono essere basate sulla metodologia scientifica descritta nel protocollo dell'OIV sul calcolo delle emissioni di gas a effetto serra del settore vitivinicolo (risoluzioni OIV-CST 431-2011 e OIV-CST 503AB-2015).
  4. Le informazioni fornite in etichette e dichiarazioni devono essere trasparenti e disponibili al pubblico.
  5. Le etichette e le dichiarazioni devono tenere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del ciclo di vita del prodotto.
  6. Le etichette e le dichiarazioni devono garantire la comparabilità. Le comunicazioni dell’impronta climatica hanno l’obiettivo di consentire il confronto, a seconda dell’area di interesse, tra prodotti appartenenti alla stessa categoria che abbiano la stessa unità funzionale o dichiarata.
  7. Le etichette e le dichiarazioni devono prendere in considerazione i diversi contesti locali e regionali ai fini del calcolo dell’impronta climatica.
  8. Le etichette e le dichiarazioni devono garantire l’imparzialità del protocollo sul calcolo dei gas serra (GHGAP) tramite la valutazione di una singola categoria di impatto corrispondente al cambiamento climatico, piuttosto che della prestazione ambientale complessiva.
  9. Tutti i requisiti amministrativi o le richieste di informazioni relativi alle etichette e alle dichiarazioni devono limitarsi al necessario.
  10. Lo sviluppo delle etichette e delle dichiarazioni deve prevedere una consultazione partecipativa con le parti interessate.
  11. Le informazioni pertinenti fornite nelle etichette e nelle dichiarazioni devono essere disponibili lungo la catena di approvvigionamento.
  1.          Requisiti per la comunicazione della CFP

1.      Requisiti generali

La comunicazione della CFP di un prodotto vitivinicolo deve essere incentrata su uno studio basato sulla metodologia descritta nel protocollo dell’OIV sul calcolo delle emissioni di gas a effetto serra del settore vitivinicolo (risoluzioni OIV-CST 431-2011, OIV-CST 503AB-2015 e norme ISO 14026). 

2.      Pubblico target: imprese (business-to-business) o consumatori (business-to-consumer)

La comunicazione della CFP di un prodotto vitivinicolo può rivolgersi alle imprese (business-to-business) o ai consumatori (business-to-consumer).

3.      Informazioni da fornire

La comunicazione della CFP deve includere le seguenti informazioni:

  • l’unità funzionale o dichiarata a cui si riferisce la comunicazione della CFP,
  • le fasi del ciclo di vita incluse nella comunicazione,
  • un’indicazione inequivocabile (ad es., un link a un sito internet o un codice QR) sulle modalità di accesso alle informazioni di supporto che possono trovarsi su un sito web, presso un punto vendita o in qualsiasi altro strumento di comunicazione disponibile al pubblico.

4.      Revisione critica

La revisione critica dello studio CFP ne facilita la comprensione e rafforza la credibilità della CFP. È obbligatoria in caso di risultati di un’LCA comparativa. L’eventuale revisione critica degli studi CFP deve essere effettuata secondo la norma ISO/TS 14071.


[1] ISO 14067:2018

[2] ISO 14067:2018

[4] ISO 14027:2017

[5] ISO 14026:2017

[6] Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento ai principi generali per la comunicazione riguardante i prodotti definiti dalle norme ISO 14020.