Le celebrazioni del centenario dell’OIV continuano questo mese con la fondamentale risoluzione del 1947 nella quale si definisce la denominazione di origine, un testo particolarmente importante e alla base di accordi internazionali.
La crescente importanza della tutela delle origini geografiche
Nel XIX secolo, il settore vinicolo dovette confrontarsi con un’ondata di frodi, a stento frenata dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale[1]. Questa convenzione, firmata il 20 marzo 1883 e periodicamente aggiornata, costituisce le basi della legislazione internazionale sulla proprietà industriale e comprende la tutela delle denominazioni di origine[2].
Nel 1908, durante il “Congresso internazionale per il contrasto delle frodi alimentari e farmaceutiche”, la definizione di vino venne ampliata con un riferimento all’origine geografica: “Il solo vino autorizzato a utilizzare il nome di una zona, di un paese o di una regione è quello che proviene esclusivamente da esso[3]”.
Negli anni è emerso un consenso e la Conferenza di Parigi del 1923 sottolinea l’importanza del contrasto delle frodi[4]. La creazione dell’Ufficio internazionale del vino (OIV) nel 1924 fu un’espressione diretta di questa lotta e l’OIV si assunse l’incarico di definire la denominazione di origine ai sensi dell’Accordo del 29 novembre 1924[5].
La prima definizione
Nel 1947, con la risoluzione AG 1/47-ECO, l’OIV adotta la sua prima definizione di denominazione di origine. Questa definizione specifica che una denominazione di origine deve rispettare i criteri seguenti[6]:
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Essere definita da tradizioni e avere una consolidata reputazione.
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Avere caratteristiche determinate da fattori naturali quali il clima, il tipo di suolo e la varietà di vite, rendendo possibile delimitarne l’area di produzione.
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E avere caratteristiche determinate da fattori umani, quali il metodo di coltivazione, la vinificazione e la distillazione.
Nel 1979, l’OIV ha anche adottato una definizione di indicazione geografica[7].
Riconoscimento della tutela internazionale
Ciò nonostante, la tutela internazionale necessaria all’efficacia di questa risoluzione può essere concessa solo dalle legislazioni nazionali[8]. Fin dalla creazione dell’Ufficio, Pierre Railhac (giurista e avvocato presso la Corte d’appello di Montpellier) ha sottolineato la necessità di adottare misure a garanzia delle origini[9].
Sulla base di questa definizione l’OIV ha adottato varie risoluzioni per migliorare la tutela delle denominazioni di origine. È fondamentale che la denominazione di origine sia considerata come un diritto di proprietà[10] e non diventi invece una genericità di pubblico dominio[11]. Inoltre, è necessaria una tutela dalle omonimie mediante una definizione adeguata[12] e non deve utilizzare riferimenti a rilocazioni o termini richiamanti altre denominazioni di origine[13].
Nel XX secolo, l’OIV ha assicurato il rispetto di uno degli obiettivi stabiliti nel suo testo fondativo: la tutela delle denominazioni di origine[14]. Grazie a ciò, l’importanza di questo tipo di tutela ha iniziato a essere considerata anche negli accordi internazionali e negli organismi quali OMC[15] e OMPI[16], che hanno adottato misure relative alle denominazioni di origine.
Viste queste definizioni internazionali riconosciute da numerosi paesi, l’OIV ha deciso di adeguarsi a questa tendenza della tutela internazionale aggiornando la propria definizione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche[17]. Con la sua risoluzione del 2021, l’OIV riafferma i criteri stabiliti nel 1947, specialmente circa i fattori umani e naturali, il riconoscimento tradizionale e per reputazione consolidata e la delimitazione delle aree geografiche delle denominazioni di origine in base alle norme riconosciute internazionalmente.
[1] Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, e modificata il 28 settembre 1979.
[2] Articolo 1, 2) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, 20 marzo 1883.
[3] Congrès international pour la répression des fraudes alimentaires et pharmaceutiques, Ginevra 8-12 settembre 1908, Société Universelle de la Croix Blanche, Atti pp. 62-66 https://archive.org/details/b28098845
[4] Railhac, P., L’Office international du vin, 1928, p.92
[5] Juban, Y., L’Office international de la vigne et du vin et sa doctrine au travers de ses résolutions, Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Università di Aix-Marseille,1987, p.46.
[6] AG 1/47 – ECO, Définition de l’appellation d’origine
[7] C 8/79 - ECO, Protection des indications géographiques
[8] Railhac, P., L’Office international du vin, 1928, p.92
[9] Railhac, P., L’Office international du vin, 1928, p.94 e 97
[10] AG 3/46-ECO, Politique de la qualité du vin, de son authenticité jusqu’à sa vente au consommateur et de la protection des appellations d’origine – Notion d’appellation d’origine
[11] C 8/79 - ECO, Protection des indications géographiques
[12] ECO 3/99, AOR/IGR and homonyms
[13] AG 7/81 – ECO, Appellation d’origine et indication de provenance : Application pratique
[14] Accordo che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, articolo 2.2.c) (ii)
[15] Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS - Allegato 1c, parte II, sezione 3, articolo 22, 1) dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale per il commercio, del 1994).
[16] Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, articolo 2 (1) (ii), 2015
[17] OIV-ECO 656-2021, Aggiornamento delle definizioni di indicazione geografiche e denominazione di origine