12 mesi, 12 risoluzioni: definizione della denominazione di origine

07 Jun 2024

Le celebrazioni del centenario dell’OIV continuano questo mese con la fondamentale risoluzione del 1947 nella quale si definisce la denominazione di origine, un testo particolarmente importante e alla base di accordi internazionali.

La crescente importanza della tutela delle origini geografiche

 

Nel XIX secolo, il settore vinicolo dovette confrontarsi con un’ondata di frodi, a stento frenata dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale[1]. Questa convenzione, firmata il 20 marzo 1883 e periodicamente aggiornata, costituisce le basi della legislazione internazionale sulla proprietà industriale e comprende la tutela delle denominazioni di origine[2].

Nel 1908, durante il “Congresso internazionale per il contrasto delle frodi alimentari e farmaceutiche”, la definizione di vino venne ampliata con un riferimento all’origine geografica: “Il solo vino autorizzato a utilizzare il nome di una zona, di un paese o di una regione è quello che proviene esclusivamente da esso[3]”.

 

Negli anni è emerso un consenso e la Conferenza di Parigi del 1923 sottolinea l’importanza del contrasto delle frodi[4]. La creazione dell’Ufficio internazionale del vino (OIV) nel 1924 fu un’espressione diretta di questa lotta e l’OIV si assunse l’incarico di definire la denominazione di origine ai sensi dell’Accordo del 29 novembre 1924[5].

 

La prima definizione

 

Nel 1947, con la risoluzione AG 1/47-ECO, l’OIV adotta la sua prima definizione di denominazione di origine. Questa definizione specifica che una denominazione di origine deve rispettare i criteri seguenti[6]:

  • Essere definita da tradizioni e avere una consolidata reputazione.

  • Avere caratteristiche determinate da fattori naturali quali il clima, il tipo di suolo e la varietà di vite, rendendo possibile delimitarne l’area di produzione.

  • E avere caratteristiche determinate da fattori umani, quali il metodo di coltivazione, la vinificazione e la distillazione.

Nel 1979, l’OIV ha anche adottato una definizione di indicazione geografica[7].

 

Riconoscimento della tutela internazionale

 

Ciò nonostante, la tutela internazionale necessaria all’efficacia di questa risoluzione può essere concessa solo dalle legislazioni nazionali[8]. Fin dalla creazione dell’Ufficio, Pierre Railhac (giurista e avvocato presso la Corte d’appello di Montpellier) ha sottolineato la necessità di adottare misure a garanzia delle origini[9].

 

Sulla base di questa definizione l’OIV ha adottato varie risoluzioni per migliorare la tutela delle denominazioni di origine. È fondamentale che la denominazione di origine sia considerata come un diritto di proprietà[10] e non diventi invece una genericità di pubblico dominio[11]. Inoltre, è necessaria una tutela dalle omonimie mediante una definizione adeguata[12] e non deve utilizzare riferimenti a rilocazioni o termini richiamanti altre denominazioni di origine[13].

 

Nel XX secolo, l’OIV ha assicurato il rispetto di uno degli obiettivi stabiliti nel suo testo fondativo: la tutela delle denominazioni di origine[14]. Grazie a ciò, l’importanza di questo tipo di tutela ha iniziato a essere considerata anche negli accordi internazionali e negli organismi quali OMC[15] e OMPI[16], che hanno adottato misure relative alle denominazioni di origine.

 

Viste queste definizioni internazionali riconosciute da numerosi paesi, l’OIV ha deciso di adeguarsi a questa tendenza della tutela internazionale aggiornando la propria definizione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche[17]. Con la sua risoluzione del 2021, l’OIV riafferma i criteri stabiliti nel 1947, specialmente circa i fattori umani e naturali, il riconoscimento tradizionale e per reputazione consolidata e la delimitazione delle aree geografiche delle denominazioni di origine in base alle norme riconosciute internazionalmente.

 

 

[1] Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, e modificata il 28 settembre 1979.

[2] Articolo 1, 2) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, 20 marzo 1883.

[3] Congrès international pour la répression des fraudes alimentaires et pharmaceutiques, Ginevra 8-12 settembre 1908, Société Universelle de la Croix Blanche, Atti pp. 62-66 https://archive.org/details/b28098845

[4] Railhac, P., L’Office international du vin, 1928, p.92

[5] Juban, Y., L’Office international de la vigne et du vin et sa doctrine au travers de ses résolutions, Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Università di Aix-Marseille,1987, p.46.

[6] AG 1/47 – ECO, Définition de l’appellation d’origine

[7] C 8/79 - ECO, Protection des indications géographiques

[8] Railhac, P., L’Office international du vin, 1928, p.92

[9] Railhac, P., L’Office international du vin, 1928, p.94 e 97

[10] AG 3/46-ECO, Politique de la qualité du vin, de son authenticité jusqu’à sa vente au consommateur et de la protection des appellations d’origine – Notion d’appellation d’origine

[11] C 8/79 - ECO, Protection des indications géographiques

[12] ECO 3/99, AOR/IGR and homonyms

[13] AG 7/81 – ECO, Appellation d’origine et indication de provenance : Application pratique

[14] Accordo che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, articolo 2.2.c) (ii)

[15] Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS - Allegato 1c, parte II, sezione 3, articolo 22, 1) dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale per il commercio, del 1994).

[16] Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, articolo 2 (1) (ii), 2015

[17] OIV-ECO 656-2021, Aggiornamento delle definizioni di indicazione geografiche e denominazione di origine