La denominazione di origine o l'indicazione geografica
2.1.2 La denominazione di origine o l'indicazione geografica
Definizioni
Indicazione geografica
Per indicazione geografica si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica[1].
Per quanto riguarda i vini, la protezione dell’indicazione geografica:
è soggetta alla raccolta di almeno l'85% dell'uva nella specifica area geografica.
Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell’indicazione geografica:
è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell'area definiti.
Denominazione di origine
Per denominazione di origine si intende qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà[2].
La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell'area definiti.
Qualora un vino benefici di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica rispondenti alle suindicate definizioni e questa figuri in una lista pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, l'uso di tale denominazione di origine o di tale indicazione geografica in etichetta, in conformità alle leggi del paese produttore, è obbligatorio.
In tal caso, la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono costituire la denominazione commerciale e sostituire la parola "vino".
Onde evitare confusione con altre denominazioni, si raccomanda di rendere obbligatorio l'uso di una dicitura supplementare caratteristica del prodotto, come ad esempio: "Denominazione di origine..."
[1] Articoli 22.1 e 23.1 dell’Accordo TRIPS.
[2] Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2015, articolo 2.1.i).