In occasione dell’ultima Assemblea generale, l’OIV ha adottato mediante consenso l’aggiornamento delle definizioni di indicazione geografica e denominazione di origine (OIV-ECO 656-2021). Il Gruppo di esperti “Diritto e informazione del consumatore” (DROCON) della Commissione III “Economia e diritto” dell’OIV ha lavorato per diversi anni a questa risoluzione, al fine di armonizzare le definizioni a quelle attualmente presenti nei principali accordi internazionali sulla proprietà intellettuale.*
Questa risoluzione si inserisce nel percorso normativo dell’OIV, che adottò la prima definizione internazionale di denominazione nel 1947. Poi, nel 1992, adottò la definizione di indicazione geografica riconosciuta e aggiornò quella di denominazione di origine riconosciuta (OIV-ECO 2/92). Con il nuovo testo del 2021, la risoluzione del 1992, divenuta ormai obsoleta, è stata abrogata lasciando il posto a due nuove definizioni in linea con le definizioni internazionali dell’OMPI e dell’OMC.
Cresce l’interesse per le denominazioni geografiche patrimoniali
Queste nuove definizioni tengono conto dell’importanza crescente dell’uso delle denominazioni geografiche, elementi di un patrimonio nazionale, nella designazione dei vini e delle bevande spiritose di origine vitivinicola, nonché il diritto degli Stati membri a proteggere tali denominazioni conformemente agli accordi internazionali. L’OIV ha inoltre voluto ricordare che le indicazioni di provenienza o le denominazioni di origine sono oggetti di proprietà industriale e hanno diritto alla stessa protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda le regole di concorrenza sleale.
L’OIV ha svolto da sempre un ruolo decisivo nella definizione, nella promozione e nella protezione dei concetti di denominazione di origine e indicazione geografica. Nelle definizioni del 1992 e in quelle del 2021, che riflettono quelle dell’OMC del 1994 e dell’OMPI del 2015, l’OIV prende in considerazione il ruolo che i marchi di origine hanno progressivamente acquisito nel settore vitivinicolo, pioniere in quest’ambito della proprietà intellettuale.
Le nuove definizioni
Con la nuova formulazione, per indicazione geografica si intende:
Qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
La denominazione di origine, per gli Stati membri che riconoscono il termine, è definita come segue:
Qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà.