L’OIV quest’anno celebra il suo Centenario, marcando un secolo di traguardi raggiunti dal settore vitivinicolo. Le risoluzioni elaborate dall’Organizzazione svolgono un ruolo fondamentale per il settore e in questo centesimo anno desideriamo puntare i riflettori su 12 risoluzioni. Ogni mese, presenteremo una risoluzione dell’OIV che ha segnato la storia vitivinicola.
E quale migliore risoluzione per cominciare di quella fondante: la definizione di vino.
Origine
L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) venne istituita nel 1924 per affrontare le difficoltà in cui si trovava il settore vitivinicolo all’epoca, in particolare il Proibizionismo e la concorrenza sleale tra i vini prodotti direttamente dall’uva fresca e i vini artificiali, soprattutto quelli prodotti dall’uva passa.
La definizione di vino: dalle prime fasi al riconoscimento
Consapevole di questo disequilibrio e di questi aspetti fraudolenti, l’OIV ha adottato tra le prime risoluzioni una sua propria definizione di vino: “nul autre produit que celui qui provient de la fermentation alcoolique du jus de raisin frais, ne puisse recevoir l’appellation vin” [“esclusivamente i prodotti risultanti dalla fermentazione alcolica del succo di uve fresche possono essere definiti vini”]1.
Tuttavia, la prima risoluzione del 1928 era solo un auspicio. La definizione di vino dell’OIV vede ufficialmente la luce nel 1973. Da questa data in poi, “il vino è la bevanda risultante esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. La gradazione svolta non può essere inferiore all’8,5% vol.”2.
Inoltre, con questa definizione di vino, le parole “fermentazione alcolica” legittimano tutte le pratiche enologiche e i procedimenti il cui scopo è garantire la fermentazione alcolica e prevenire l’alterazione del vino3.
La definizione di vino dell’OIV in pratica
Per loro natura, le risoluzioni dell'OIV non sono vincolanti. Per poter essere applicate a livello statale, le risoluzioni devono essere recepite nelle legislazioni nazionali di ciascun paese dalle autorità competenti a tale fine. Considerato il ruolo di riferimento scientifico e tecnico dell’Organizzazione, le risoluzioni dell'OIV sono utilizzate come riferimento nelle normative nazionali. Ad esempio, nel 2000 il Libano4 ha adottato le definizioni dell’OIV relative ai mosti e alle tipologie di vino in un atto legislativo.
Allo stesso modo, l’Unione europea si basa sull’OIV per la sua definizione di vino all’interno della normativa europea5, applicata ai 27 paesi membri dell’Unione.
Inoltre, alcuni Stati non membri dell'OIV fanno talvolta riferimento alla definizione di vino adottata dall’OIV, come nel caso della Repubblica popolare cinese, nella Norma G15037-20066.
A livello internazionale, l’OIV viene riconosciuta per il suo lavoro, in particolare per le sue definizioni relative ai prodotti7. In particolare, il Codex Alimentarius fa riferimento al Codice delle pratiche enologiche dell’OIV per i suoi descrittori.
In ultima analisi, la definizione di vino non è limitata al prodotto in sé, ma legittima l’uso dei procedimenti enologici durante la vinificazione.
In aggiunta, il riconoscimento dell’OIV da parte del Codex Alimentarius è fondamentale per garantire la salute dei consumatori e un commercio privo di barriere tecniche. Di conseguenza, questi diversi riconoscimenti contribuiscono alla creazione di un quadro normativo coerente, che favorisce l’armonia e la cooperazione nel settore vitivinicolo.
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1 C 2/28-OEN Définition de l’appellation vin [Definizione della denominazione vino]
2 AG 18/73-OEN Mise à jour de fiches du Code des traitements technologiques des produits de la vigne [Aggiornamento delle schede del Codice dei trattamenti enologici dei prodotti vitivinicoli]
3 P. RAILHAC, L’Office international du vin, 1928, pag. 57
4 Legge n. 216 del 30 maggio 2000
5 Regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II 1. “Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.
6 Norma G15037-2016, punto 3.1 “fa riferimento ai vini fermentati che contengono uve fresche o succo d'uva come materia prima, vengono ottenuti tramite fermentazione totale o parziale e hanno una gradazione alcolica specifica”.
7 CAC/41 INF/8 Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex Alimentarius, 41ª sessione, Roma, 2-6 luglio 2018.