Campo di applicazione
1.2 Campo di applicazione
Il prodotto
La norma di etichettatura dei vini si applica ai prodotti che rispondono alla definizione di vino del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, ossia:
Il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell’uva fresca, pigiata o meno, o del mosto d'uva. Il suo titolo alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 8,5% vol.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del clima, del terroir o del vitigno, di speciali fattori qualitativi o delle tradizioni proprie di alcuni vigneti, il titolo alcolometrico minimo totale può essere ridotto a 7% vol. dalla normativa specifica della regione interessata.
La presente norma non si applica ai vini speciali definiti dal suddetto Codice. Ciò nonostante, i vini sotto fioretta che rispondono alla citata definizione di vino rientrano nel campo di applicazione della presente norma.
L'etichettatura è obbligatoria per i vini preimballati destinati alla vendita al consumatore finale.